Il tentativo degli 8 Consiglieri di Centro sinistra, che – votando con il Centrodestra e tradendo il mandato della gente – volevano mandare a casa l’Amministrazione Lippiello prima del tempo è stata fermata.
La giustizia amministrativa, in prima istanza, ha dato ragione ai ricorrenti, fra cui io e ha rinsediato Il Sindaco e l’amministrazione votata dai cittadini di Guidonia Montecelio.
Ritengo che sia una bella notizia e vi riporto di seguito il testo integrale della Ordinanza di sospensiva.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA TER
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 830/2009
nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA Presidente
PIETRO MORABITO Cons. , relatore
FABIO MATTEI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2009
Visto il ricorso 830/2009 proposto da:
LIPPIELLO FILIPPO ED ALTRI
CERRONI ALDO
DE SANTIS MAURO
GIAMMARIA PAOLO
MURATORE ANTONIO
RUGGERI PAOLO
TURILLI BENIAMINO
PIRRO FABRIZIO
LA BIANCA GIORGIO
LANCIANI BERNARDINO
LEONINO MASSIMO
rappresentato e difeso da:
GUARINO AVV. ANDREA
con domicilio eletto in ROMA
P.ZZA BORGHESE, 3
presso
GUARINO AVV. ANDREA
contro
PREFETTURA DI ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
rappresentato e difeso da:
NAPOLITANO AVV. SIMONA
con domicilio eletto in ROMA
VIA CESARE GIORGIO RAITA,10
presso NAPOLITANO AVV. SIMONA
e nei confronti di
DE MEO MARIO
e nei confronti di
MANNELLI GASPARE
e nei confronti di
SANTORIELLO FERDINANDO
e nei confronti di
DE VINCENZI DOMENICO
e nei confronti di
CICCOTTI ANGELO
e nei confronti di
CAVALLO ANNA ROSA
e nei confronti di
MARZANO ALESSANDRO
e nei confronti di
GUGLIELMO SIMONE
e nei confronti di
DI LEO ORAZIO
e nei confronti di
NICOLO’ CLAUDIO
e nei confronti di
BENEDETTI ATTILIO
e nei confronti di
SPERANDIO OSVALDO
e nei confronti di
MAZZA ADRIANO
e nei confronti di
MORELLI ALBERTO
e nei confronti di
PAGANO MICHELE
e nei confronti di
SASSANO STEFANO
e nei confronti di
BERTUCCI MARCO
e nei confronti di
MARINI GIANLUIGI
e nei confronti di
VALERI MARIO
e nei confronti di
RUBEIS ELIGIO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto prefettizio n.7479/6/05/2009 del 29 gennaio 2009 e con il quale il Prefetto di Roma ha avviato il procedimento di scioglimento del consiglio comunale di Guidonia Montecelio ed ha contestualmente disposto la sospensione del consiglio comunale stesso nominando il dott. Mario De Meo commissario prefettizio ed il sott. Ferdinando Santoriello ed il dott. Gaspare Mannelli sub commissari per la provvisoria amministrazione dell’ente e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PREFETTURA DI ROMA
Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto l’art.38 comma 8 del T.u.e.l. n,267/2000, nel testo modificato dall’art.43 del d.l. n.80 del 2004 convertito nella legge n.140 del 2004;
Considerato, in sede di delibazione, pur sommaria, del gravame, tipica della presente fase cautelare del giudizio:
- che l’atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto e cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente ma sono disposti dall’Ordinamento che lo qualifica irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace;
- che la protocollazione delle dimissioni:
– rende queste immediatamente efficaci ed irrilevante la volontà e lo scopo che con esse il dimissionario si sia proposto di raggiungere (cfr., Cons.St., V^, ord. 7.10.2003, n.4239; ord. 7.5.2002, n.1703); scopo che, ove non si raggiunge, fa restare egualmente valide le dimissioni rese conformemente ai requisiti di legge prescritti (Cons.St., n.3137 del 2008);
– rende priva di efficacia, per legge, una successiva manifestazione di volontà diretta a rimuovere o confermare le dimissioni (cfr. Cons.St. n. 5157 del 2004; n. 1371 del 1997);
– genera – in caso di dimissioni infra dimidium – l’effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte del Consiglio comunale (cfr. Cons.St., Ad.PL. n.15 del1997; Cons.St., n.5157/04 e n.3137/08 citate);
Considerato, pertanto, che, nel caso di specie ( che è diverso da quello trattato e definito dalla Sezione con decisione n.113 del 2009), i principi dianzi sinteticamente delineati avrebbero dovuto ricevere applicazione in esito alle dimissioni dei consiglieri Guglielmo, Marini ed Osvaldo rese conformemente ai prescritti requisiti di legge (come peraltro osservato nella nota prefettizia del 28.1.2009), dovendosi ritenere la successiva manifestazione di volontà degli stessi (diretta alla conferma delle dimissioni già irrevocabilmente rese) atto privo di efficacia;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento prefettizio del 29.1.2009 impugnato.
Visto l’art.23 bis della legge n.1034 del 1971 fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia alla data del 26 marzo 2009.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 12 Febbraio 2009